In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato quanto segue:
– “l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è AGGIUNTIVA rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
– la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno DUE veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’ANTICIPAZIONE del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile;
– nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un UNICO veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile” (S.U. Cass. Sent. n. 35318/2022).
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