Sicilia, Corte Tributaria annulla avviso liquidazione Sicurtransport

PALERMO (ITALPRESS) – La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ha annullato l’avviso di liquidazione da 506.160 euro emesso dall’Agenzia delle Entrate di Palermo nei confronti della Sicurtransport e di altre società del gruppo (operanti nel settore della vigilanza privata) per imposta ipotecaria richiesta con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di una transazione fiscale milionaria con l’Agenzia delle Entrate di Palermo.

Le società – e il notaio che ha autenticato l’atto – avevano impugnato il citato avviso di liquidazione, eccependo vari vizi di illegittimità. Infatti l’Ufficio aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria effettuata nell’interesse ed a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla transazione fiscale e previdenziale, dovesse essere assoggettata all’imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2% del valore dell’ipoteca. Differentemente da quanto sostenuto dall’Agenzia, la difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Cuva e dal professor Giulio Andreani, ha evidenziato che l’ipoteca è volta a tutelare l’interesse del creditore e non del debitore essendo costituita al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla transazione fiscale.

La Ctp di Palermo ha rigettato il ricorso ritenendo, tra l’altro, che l’Agenzia delle Entrate in quanto dotata di una autonoma personalità giuridica, non rientri tra i soggetti ai quali si applica l’esenzione di invocata dai ricorrenti. La Corte di Giustizia di II grado, assorbendo gli altri motivi e facendo un analisi degli orientamenti della Corte di Cassazione, ha accolto l’appello condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. La pronuncia della Corte di II grado, ha osservato il professor Cuva, “fornisce una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di trattamento fiscale delle garanzie collegate all’adempimento dell’obbligazione tributaria e costituisce un importante precedente per il rilevante contenzioso in essere dinanzi a varie commissioni tributarie riguardante le iscrizioni ipotecarie eseguite in riferimento alle transazioni fiscali sottoscritte dalle Società del Gruppo Ksm – Sicurtransport”.