Pedopornografia: detenzione ex articolo 600-quater del codice penale
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione è compresa “nel concetto di detenzione non solo la disponibilità di file pedopornografici archiviati permanentemente in un dispositivo informatico nel possesso materiale del detentore, ma anche la disponibilità di file accessibili senza limiti di tempo e di luogo in un archivio virtuale consultabile, senza restrizioni, mediante credenziali di autenticazione in uso esclusivo o condiviso tra il titolare e altri utilizzatori, in modo da poterne ampiamente disporre e da compiere una vasta gamma di operazioni (visualizzazione, consultazione, aggiornamento, trasferimento o archiviazione)” (Cass. Sent. n. 4212/2023).