La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando “ab origine” l’inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato “rebus sic stantibus”, concernenti il mantenimento di colui che all’epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo “status” operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione (Ordinanza n. 27558 dell’11.10.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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