Un padre vuole esercitare il legittimo diritto di prelevare la figlia minore dalla casa della moglie, da cui è separato, per portarla a fare un giro in moto con sé. La donna glielo impedisce, così lui suona in continuazione il campanello e inveisce ripetutamente contro la stessa. Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, l’uomo non può risponde del reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., poiché il suo comportamento non è stato determinato dalla gratuita finalità di dare disturbo e fastidio, ma dalla esclusiva volontà di rivendicare un proprio diritto (Cass. Sent. n. 47396/2022).
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