I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura “un’obbligazione unica ed il relativo debito NON può considerarsi scaduto prima della scadenza della relativa rata”. Difatti, “il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata” (Cass. Ord. 4232/2023).