Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art. 337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole” (Cass. Ord. n. 663/2022).
Se stai per affrontare un colloquio di lavoro, scopri come devi metterti seduto. Cambia tutto…
Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le “Giornate FAI per le Scuole”, manifestazione…
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato i suoi controlli. È allarme per tutti Se si vuole…
Sabato: Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati su tutta la…
“Io confido che quella del 26 novembre sarà l’ultima conferenza stampa e quindi auspico che…
“Dio non voglia che ci sia un terremoto, ma per come è stato studiato il…