Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art. 337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole” (Cass. Ord. n. 663/2022).
Sia che tu voglia acquistare un monolocale o una villa con piscina, adesso puoi ottenere…
Il vicepremier Matteo Salvini è stato assolto perché il fatto non sussiste, nell'ambito del processo…
In questo supermercato puoi comprare abbigliamento a prezzi modici ma con buonissima qualità. Negli ultimi…
Un appuntamento per tracciare un bilancio su quanto realizzato e su quanto ancora c’è da…
Mercatini di Natale, a pochi passi da Palermo ce n'è uno strabiliante Natale è ormai…
Se hai questa moneta da 1 euro, tienitela stretta: non te ne pentirai. Nell’anno 2001…