Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono SIA il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, SIA il condominio in forza degli obblighi inerenti all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri” (Cass. Ord. n. 516/2022).
Finalmente il prezzo della benzina ha preso un trend al ribasso. Chi lo avrebbe mai…
Addio a questo aumento, non ci sarà più: Giorgia Meloni l'ha confermato Sono in molti…
Modernizzare il sistema sanitario, restituire serenità alle strutture ospedaliere e arricchire il contesto con un…
Una presentazione in grande stile in quel di New York. Il Palermo ha scelto la…
Nell’ambito delle attività istituzionali volte alla repressione dei reati tributari ed extra-tributari svolte quotidianamente presso…
Avanza lo stato di realizzazione del Piano da venti milioni di euro per l'emergenza idrica…