Stabiliti i nuovi criteri per il riconoscimento della natura privata delle Ipab. In attesa del disegno di legge per il complessivo riordino e la razionalizzazione di tutto il sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone, ha approvato i nuovi criteri che armonizzano la normativa regionale con quella statale.
Sono tre i nuovi presupposti per il riconoscimento della natura privatistica delle Ipab: 1) realizzazione di fini sociali, assistenziali, di istruzione o di formazione da parte di istituzioni promosse da privati; 2) perseguimento di finalità religiose o svolgimento di attività assistenziali, di istruzione o formazione da parte di istituti a carattere religioso o educativo; 3) perseguimento di finalità ispirate a una confessione religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall’attività svolta o, ancora, dalla composizione dell’organo deliberante, quando ne facciano parte per statuto ministri di culto o appartenenti a strutture religiose.
“Siamo intervenuti – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – su un punto controverso che da quasi vent’anni attendeva di essere chiarito e adeguato al mutato quadro normativo e giurisprudenziale nazionale”.
“La definizione dei nuovi criteri – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Scavone – consentirà alle Ipab che ne avranno i requisiti di vedere pienamente riconosciuta la personalità giuridica privata. Intanto, stiamo lavorando a una riforma organica di tutto il settore che presto potrà essere approvata dal governo regionale”.
I nuovi criteri sono stati elaborati dal tavolo tecnico istituito nel 2019 dall’assessorato regionale alle Politiche sociali, proprio con l’obiettivo di approfondire il nodo della privatizzazione delle Ipab. La proposta del tavolo tecnico, fatta propria dal governo Musumeci, ha anche ottenuto il preventivo parere favorevole della I Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
I nuovi criteri superano quelli fissati da una precedente delibera di giunta del 1988 (268/1988) sulla base della legge regionale 22/1986, armonizzando le disposizioni regionali alla successiva normativa statale (DPCM 16/02/1990) e ai pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenza 466/1990) e della Corte di Cassazione (sentenza 13666/2002).
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