Indennità di fine rapporto in caso di decesso dell’ex coniuge
In caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto ed individuati dalla giurisprudenza, quali:
– l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato;
– le condizioni economiche di entrambi;
tenendo ulteriormente conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il “de cuius”.
Ordinanza n. 21247 del 23.7.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.