Debiti: rottamazione quater
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi quelli:
– contenuti in cartelle non ancora notificate;
– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento, a trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione oppure a pubblicarlo sul proprio sito internet.
Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare la propria volontà di procedere in tal senso, presentando entro il 30 aprile 2023 apposita dichiarazione di adesione telematica.
Fonte: www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf