Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “In tema di divorzio, l’autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce una eventualità STRAORDINARIA, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito, da compiersi secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che NON possono coincidere con il SOLO desiderio di conservare, quale tratto identitario, il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa, non potendo neppure escludersi che il perdurante uso del cognome del marito possa costituire un pregiudizio per quest’ultimo, ove intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare riconoscibile socialmente e giuridicamente come legame attuale” (Cass. Ord. n. 654/2022).
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