Bollette, se non ti arriva questa chiamata loro pagano per te: ci guadagni anche sopra | La legge è nuova di zecca
Dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas.
Per le bollette della luce e del gas, dal primo gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole mirate soprattutto alla tutela dei consumatori.
Lo scopo di queste nuove regole per le bollette della luce e del gas è quello di fornire ai consumatori maggiore trasparenza nella sottoscrizione dei contratti, tutelando quelle situazioni in cui i contratti sono stipulati fuori dai locali commerciali o in via telefonica.
L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tramite una nota stampa ha comunicato che a partire dal primo gennaio 2025 i contratti stipulati per la luce e per il gas al di fuori dai locali commerciali e in via telefonica dovranno essere sottoscritti su documenti cartacei o elettronici.
La tutela del consumatore si estende anche alle comunicazioni di variazioni contrattuali, come quelle unilaterali, automatiche e relative al rinnovo.
Maggiore trasparenza e gestione facilitata
Le comunicazioni e le variazioni relative alle bollette di luce e gas dovranno essere fornite su un supporto durevole che consenta al cliente di conservarle e consultarle in qualsiasi momento necessario. Questo garantisce maggiore trasparenza e facilita la gestione delle informazioni contrattuali.
I fornitori sono obbligati a utilizzare mezzi di comunicazione chiari e accessibili, come posta cartacea, email, SMS, o notifiche tramite il sito internet o l’app del venditore. Qualora si opti per sito o app, è obbligatorio inviare una notifica via SMS o un avviso per garantire che il cliente ne sia a conoscenza. Per i contratti telefonici, il cliente deve confermare la ricezione di un documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali, sia in formato cartaceo che elettronico.
Le variazioni contrattuali
La delibera ARERA 395/2024/R/com stabilisce che i fornitori debbano comunicare al cliente, con almeno tre mesi di anticipo, qualsiasi variazione unilaterale o rinnovo contrattuale. Questo termine può essere ridotto a un mese solo nel caso in cui le nuove condizioni risultino economicamente vantaggiose per il cliente.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il fornitore è tenuto a corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale, rafforzando così la tutela dei consumatori.