Antonio, blogger, risponde del reato di diffamazione ex art. 595, 3 co., c.p., a titolo di concorso, poiché ha consentito che venisse pubblicato e che permanesse nel suo blog personale il commento di un utente non identificato in cui una determinata Società e i suoi esponenti venivano accusati di vicinanza alla mafia.
Secondo i Giudici, “il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori”.
Difatti, la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisce “adesione volontaria ad esse, con l’effetto, a questo punto voluto, di consentirne l’ulteriore divulgazione”.
Si badi, poi, che l’individuazione della persona offesa nel delitto di diffamazione è possibile anche in assenza di indicazioni nominative, nel caso in cui questa sia “ugualmente individuabile ed individuata per l’attività o per altri riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, oppure evincibili dalla concrete circostanze, e sia pure da parte di un numero limitato di persone” (Cass. Sent. n. 45680/2022).
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