L’indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo circa l’installazione dell’autovelox costituisce REQUISITO DI LEGITTIMITÀ del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, poiché “la sua mancanza – ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa – integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’art. 22 della legge n. 241/1990) e NON è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione IMMEDIATA solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile”. Dunque, se manca detta indicazione, la multa risulta illegittima (Cass. Ord. n. 8690/2023).