L’assegno divorzile è dato da due componenti: quella assistenziale e quella compensativo-perequativa. In proposito, l’Ordinanza n. 15241/2022 della Corte di Cassazione richiama la sentenza n. 32198/2021 delle Sezioni Unite Civili con la conseguenza che: “qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.
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