Abbandono di minore o incapace: quali le conseguenze?
L’articolo 591, comma 1, del Codice Penale dispone che “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che, sotto il profilo soggettivo, “il DOLO richiesto dalla norma incriminatrice è GENERICO e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l’esatta percezione; esso può assumere la forma del DOLO EVENTUALE quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un PERICOLO ANCHE SOLO POTENZIALE PER LA VITA E L’INCOLUMITÀ FISICA DI QUEST’ULTIMO, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi” (Cass. Sent. n. 22588/2022).