Volantino selvaggio: stop del sindaco Bianco al volantinaggio pubblico

Volantino selvaggio: nuove disposizioni antivolantinaggio pubblicitario sono state decise dal sindaco Enzo Bianco con una ordinanza che ne vieta la diffusione su tutto il territorio comunale da oggi e fino al 15 febbraio prossimo.
Si tratta di una iniziativa che si colloca nell’ambito delle attribuzioni del sindaco in materia di tutela pubblica nei settori di igiene sanitaria, a tutela dell’ambiente. Si è ritenuto così di dare uno stop alla distribuzione di una quantità, spesso cospicua, di materiale pubblicitario e informativo che, dopo la distribuzione, viene abbandonato dagli stessi destinatari determinando un accumulo di rifiuti nelle aree aperte a tutti e il degrado del decoro urbano.

Volantino selvaggio, stop del sindaco

Nella stagione invernale in particolare tutto questo determina una ulteriore condizione di rischio per tutti, in quanto volantini di ogni dimensione vanno ad ostruire le caditoie, con conseguente accumulo dell’acqua e del suo corretto deflusso.
Con l’ordinanza viene quindi vietata la distribuzione di qualsiasi tipo di volantinaggio, dagli opuscoli ai biglietti omaggio,ai buoni sconto e altro. E’ anche vietata l’affissione di manifesti, adesivi e materiale pubblicitario su supporti come la segnaletica stradale, i manufatti delle reti pubbliche di servizi (acqua, gas, luce, telefono,ecc), sui muri e su strutture comunque non autorizzate a questo uso.

 

La distribuzione sarà anche interdetta in corrispondenza degli incroci e quindi ai conducenti di veicoli o ai passeggeri e durante la circolazione stradale dei veicoli. I trasgressori, che sono individuabili sia in chi distribuisce materialmente ma anche in chi abbandona il volantino dopo averlo letto, sono passibili di una sanzione amministrativa pecunaria che va da un importo minimo di 25 euro fino a 500 euro più le spese di accertamento e notifica. Il pagamento potrà avvenire da parte del trasgressore e da parte dell’azienda incaricata della distribuzione. Qualora non sia possibile individuare il trasgressore, né l’agenzia di distribuzione la sanzione sarà applicata al destinatario del veicolo pubblicitario, salvo che questi dimostri la sua estraneità. Sull’osservanza dell’ordinanza vigileranno gli organi di Polizia Locale e quelli previsti dalla l. 689/81.