Al riguardo i Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono quanto segue: “integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale NON SOLTANTO la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, MA ANCHE quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona”. Come riportato nel provvedimento in esame, “in sostanza, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è SEMPRE PRESUNTO, salva prova contraria” (Cass. Sent. n. 19599/2023).
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