Due coniugi rispondono della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. perché, nella qualità di proprietari dell’appartamento al piano terra, provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori che raggiungono l’appartamento del terzo piano, molestandone i proprietari e imbrattando l’alloggio da loro occupato. Secondo i Giudici, “la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia” (Cass. Sent. n. 14467/2017).
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