30 Gennaio 2012 – L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la legge che riguarda le norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che modifica alcuni criteri per ottenere l’esenzione del ticket.
In particolare, in base alla nuova norma, hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale le seguenti categorie:
– soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti al nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 36.151,98;
– disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Per disoccupati si intendono i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze. Sono esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione;
– titolari di assegno sociale e loro familiari a carico;
– titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti al nucleo familiare con reddito complessivo inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
Il codice di esenzione dovrà essere indicato nella ricetta a cura del medico prescrittore. Fino al 30 aprile 2012 i soggetti che hanno diritto all’esenzione potranno accertare se il loro nominativo è contenuto nell’elenco dei soggetti esenti sul Sistema Tessera Sanitaria, richiedendo la verifica al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al Distretto sanitaria di appartenenza. In questa fase transitoria (fino al 30 aprile 2012) i soggetti che ritengono di rientrare tra le categorie esentate, per accedere alle prestazioni sanitarie potranno ricorrere all’autocertificazione delle condizioni di esenzione, apponendo la propria firma o quella del genitore o del tutore, nei casi di minori, nell’apposito spazio riservato sulla parte anteriore della ricetta.
Dal 1° maggio 2012 non sarà più possibile ricorrere all’autocertificazione con la firma sulla ricetta e solo il medico prescrittore potrà apporre il relativo codice di esenzione.
Coloro che rientrano nelle categorie di esenzione individuate possono rivolgersi direttamente presso l’ASP per ottenere informazioni e richiedere eventualmente il certificato provvisorio nominativo di esenzione, che riporta il codice di esenzione da far apporre sulla ricetta al medico.
Il certificato sarà rilasciato dall’ASP a seguito di presentazione dei seguenti atti:
1. autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare relativo all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
2. autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione;
3. dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l’ASP attiverà il successivo controllo sulla veridicità della dichiarazione resa;
4. acquisizione, all’atto dell’autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità.
(Comune Trapani)
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