TERMOVALORIZZATORI: LA SENTENZA SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Regione Sicilia

La dichiarazione di incompetenza
territoriale nel giudizio sull’appalto per la realizzazione in
Sicilia di uno dei quattro termovalorizzatori e’ stata resa dal
Tribunale di Milano con sentenza n. 13808/2011 con questa formula:
“dichiara l’incompetenza del Tribunale di Milano, per essere
compete…

Regione Sicilia

La dichiarazione di incompetenza
territoriale nel giudizio sull’appalto per la realizzazione in
Sicilia di uno dei quattro termovalorizzatori e’ stata resa dal
Tribunale di Milano con sentenza n. 13808/2011 con questa formula:
“dichiara l’incompetenza del Tribunale di Milano, per essere
competente il Tribunale di Palermo, in ordine a tutte le domande
proposte da Sicil Power e Daneco spa nei confronti dell’Agenzia
regionale dei rifiuti e delle acque della Regione siciliana (ora
assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilita’ della
Regione siicliana ) e di Allianz spa con termine per la
riassunzione di mesi tre”.
Identiche questioni saranno affrontate dal Tribunale di Milano
rispetto agli altri raggruppamenti ammessi alla gara.
Anche il contenzioso svoltosi lo scorso 26 ottobre 2011, in sede
cautelare presso il Tar Lazio, riguarda le medesime parti della
sentenza n. 13808/2011.
Per quanto riguarda, invece, la procedura di gara, nel suo
complesso considerata e in riferimento a tutti i raggruppamenti
partecipanti, queste sono le conclusioni cui e’ pervenuta
all’unanimita’ la Commissione bicamerale di inchiesta sulle
attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti, presieduta dal
prof. avv. on.le Gaetano Pecorella (parte terza, par. IV, pag. 113
e ss.):
“Queste le anomalie del bando di gara e del procedimento:
…la previsione di affidare agli operatori privati la facolta’ di
scegliere i siti dove ubicare i vari impianti;
…la previsione per cui gli offerenti avrebbero dovuto delimitare
gli ambiti territoriali ottimali di propria competenza e, ove vi
fossero state sovrapposizioni (assolutamente prevedibili e
fisiologiche), il commissario delegato avrebbe potuto intervenire
modificando la suddivisione al fine di evitare sovrapposizioni
territoriali;
…la presentazione di offerte che non solo non determinavano
alcuna sovrapposizione nei gruppi di ATO rispettivamente proposti
ma, cosa ancora piu’ singolare, coprivano interamente tutti gli
ATO della Regione, nessuno escluso; evento questo che non e’
credibile si sia verificato casualmente, a prescindere da un
previo accordo;
…la sussistenza di una serie di elementi di collegamento
soggettivo fra i vari raggruppamenti, elemento questo a sostegno
di un previo accordo per la presentazione delle offerte;
…la costituzione di tre delle ATI che hanno presentato le
offerte, lo stesso giorno e presso lo stesso notaio”.
Sulla base di tali elementi e’ stata dichiarata la nullita’ della
gara con D.P.Reg. n. 548/2010.
pn/sl
042030 Gen 12 NNNN
(Regione Sicilia)