Termine processuale per la riassunzione del processo in caso di fallimento

La Corte di Cassazione ha, di recente, risolto la dibattuta questione rispetto al termine per la riassunzione del processo in caso di fallimento (a soluzione del contrasto dedotto con l’ordinanza n. 21961/2020).

Pertanto, “in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Sentenza n. 12154 del 7.5.2021 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.