Si avvicina, per milioni di italiani, la scadenza del saldo Imu. Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta sulle base delle decisioni che i comuni hanno deliberato entro il 30 settembre. Rispetto alla prima scadenza del giugno scorso c’è dunque una difficoltà ulteriore in quanto nel frattempo molti Comuni hanno adeguato le proprie aliquote. A giugno i contribuenti hanno pagato – con le aliquote standard – il 4% per l’abitazione principale e il 7,6% per gli altri immobili. Adesso, in occasione del saldo, per sapere quanto bisogna pagare è necessario ricalcolare l’Imu applicando eventualmente la diversa aliquota nel frattempo stabilita dal proprio Comune e detrarre quanto già versato a giugno. Visto che la maggioranza dei Comuni vi ha apportato delle modifiche, rendendo di fatto il versamento IMU a saldo diverso da quello in acconto e molti contribuenti si stanno perdendo nei calcoli, cerchiamo di fare un riepilogo per dare una visione più chiara dell’imposta:
CHI DEVE PAGARE L’IMU
Il proprietario di immobili (case, negozi, capannoni industriali, fabbricati rurali, terreni fabbricabili, agricoli o incolti); il titolare di diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi; l’utilizzatore di immobili sulla base della stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing);. IL CALCOLO Per calcolare il saldo IMU da versare, anzitutto è necessario verificare la rendita rilevabile dai certificati catastali. La rendita catastale va poi rivalutata al 5%, moltiplicando il valore individuato per 1,05. Il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato: 160: fabbricati del gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esclusa la categoria catastale A/10); 140: fabbricati del gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80: fabbricati del categorie catastali A/10 e D/5; 60 (65 da gennaio 2013): per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/50); 55: fabbricati della categoria catastale C/1. Si ottiene così il valore catastale dell’immobile su cui applicare le aliquote stabilite dai comuni.
LE SCADENZE
Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) il pagamento poteva essere effettuato in tre rate: il 33% entro il 18 giugno 2012 il 33% entro il 17 settembre 2012 il saldo, con l’eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012.
LE DETRAZIONI
Per l’abitazione principale è applicata la detrazione base di 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni che ha la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile. Inoltre viene riconosciuta anche una maggiorazione della detrazione per abitazione principale di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’immobile in questione, fino ad un importo complessivo della maggiorazione di 400 euro al netto della detrazione base
SE SI PAGA IN RITARDO
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell’Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
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