La targa di un autoveicolo è da annoverarsi pacificamente tra i dati personali poiché è un dato che consente l’identificazione diretta del proprietario: ciò che assume rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali è, dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica. Secondo la Corte di Cassazione, “è pur vero che il reale utilizzatore del veicolo potrebbe non essere l’intestatario, ovvero questi potrebbe coincidere con una persona giuridica (e quindi con un soggetto non meritevole della tutela in questione), ma – ricordano i giudici – il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire all’utilizzatore, consentendone la profilazione” (Cass. Ord. n. 4648/2024).
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, in tema di condominio negli edifici, le spese…
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