Stupro di gruppo: la giovane età può essere un’attenuante?
Sei persone sono considerate responsabili del reato 609 octies, commi 2 e 3, in relazione all’art. 609 ter commi 1 e 2 c.p.: trattasi di atti di violenza sessuale di gruppo consistiti in rapporti vaginali, anali ed orali ai danni di una cittadina britannica, previa somministrazione di sostanze farmacologiche di Z-drugs e benzodiazepine.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, la giovane età del singolo imputato può essere considerata un’attenuante solo quando svolga “un’effettiva incidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa ed è, quindi, necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile”.
Inoltre, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche post riforma dell’art. 62-bis c.p., “non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato” (Cass. Sent. n. 15659/2022).