Risponde dei reati di cui agli articoli n. 571 e n. 582 del codice penale il genitore che in due episodi distinti:i) spinge il figlio per futili motivi, facendogli sbattere il tallone su un mobile e provocandogli così un taglio di tre centimetri;ii) gli tira un ceffone, causando allo stesso due escoriazioni al labbro inferiore.
La Corte di Cassazione conferma la pronuncia della Corte di Appello, secondo cui i fatti NON possono essere ritenuti di lieve entità in ragione della gravità e ripetitività delle condotte illecite (Sentenza n. 37080 del 12.10.2021 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione).
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