Sigarette e tartaruga, contrabbando e importazione di specie protette
Sigarette e tartaruga. I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo ed i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, nel corso di controlli svolti nell’area “extra – schengen”, in concomitanza allo sbarco dei mezzi e dei passeggeri della nave “Catania” proveniente da Tunisi, hanno sequestrato un esemplare di “testudo graeca” e oltre 1,500 kg di tabacchi lavorati esteri abilmente occultati in una autovettura.
Nel primo caso, si è trattato di una contravvenzione lesiva della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – C.I.T.E.S.: accordo stipulato nel 1975 per regolamentare il commercio internazionale di numerose specie la cui esistenza è messa a rischio dall’indiscriminato prelievo in natura per fini commerciali.
Sigarette e tartaruga: nascosta in una scatola di scarpe una piccola “Testudo Graeca”
Durante i controlli di frontiera è stata rinvenuta, nascosta in una scatola di cartone per scarpe, una tartaruga appartenente alla famiglia della “Testudo Graeca”, per la cui detenzione la disciplina C.I.T.E.S. impone il possesso di specifica documentazione, nonché l’apposizione del microchip.
Privo di qualsiasi documento, e considerato lo stato in cui l’esemplare è stato rinvenuto, quest’ultimo veniva sottoposto a sequestro e trasferito in custodia in apposita riserva.
Il responsabile è stato immediatamente segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria locale per la violazione punita all’art. 1 della legge n. 150/1992.
In rapida successione veniva poi controllato altro passeggero, sbarcato a bordo della propria autovettura, il quale dichiarava di possedere soltanto una “stecca” di sigarette. Il controllo consentiva, invece, di rinvenire circa 1,500 kg di sigarette di contrabbando, occultate all’interno dei sedili e di un vano portaoggetti dell’automezzo nonché all’interno delle maniche di un giubbotto.
È scattata anche in questo caso la segnalazione, amministrativa, per la violazione dell’art. 291 – bis del D.P.R. n. 43/1973, alla quale seguirà una sanzione pecuniaria non inferiore a 5.000 euro.