di redazione
La Giunta regionale di governo,
riunita a Palazzo d’Orleans, ha deliberato l’impugnativa, dinanzi
la Corte costituzionale, di due norme statali ritenute lesive
delle prerogative autonomistiche. In primo luogo, il ricorso
riguarda norme che impongono alla Sicilia una contrazione delle
entrate fiscali a vantaggio dello Stato. Si tratta dell’art. 16
del D.L. N.95/2012. Secondo la Regione, con questa norma, il
legislatore statale ha scaricato sulla Sicilia un ulteriore,
ingente e continuativo concorso alla finanza pubblica a partire
dal 2012 e con cadenza annuale disponendo, nelle more
dell’espletamento delle procedure di concordato previste per le
Regioni a statuto speciale, che l’importo venga comunque
accantonato annualmente sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
In pratica, una parte delle entrate regionali verrebbero
accantonate a vantaggio dello Stato in assenza di qualsiasi
trattativa o applicazione concordata in sede di conferenza
paritetica come stabilito dallo Statuto e dalla giurisprudenza
consolidata della Corte Costituzionale. Tale disposizione, che
comprime l’autonomia fiscale regionale a vantaggio dello Stato, e’
dunque da ritenersi illegittima. L’impugnativa e’, inoltre, di
primaria importanza, considerati gli effetti che la contrazione
delle entrate produrrebbero per le casse regionali rischiando di
compromettere la possibilita’ per la Regione siciliana di
assolvere alle proprie funzioni.
Impugnato anche l’art.4, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 n.95
(convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.1359) che ha disposto
l’obbligo per la Regione di trasmettere i piani di
ristrutturazione e razionalizzazione delle societa’ controllate al
Commissario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi (Bondi) e l’approvazione da parte di quest’ultimo.
La Regione siciliana ha gia’ anticipato rispetto allo Stato il
riordino e la riduzione delle societa’ partecipate regionali
prevedendolo nella propria legge finanziaria (art. 20, l.r.
n.11/2010). La pretesa approvazione statale del piano di
ristrutturazione e razionalizzazione viola le attribuzioni
statutarie della Regione siciliana e quelle proprie degli enti
locali. Infatti, l’attribuzione allo Stato della decisione ultima
sulla concreta applicazione della norma invade le competenze della
Regione siciliana e degli enti locali ubicati nel suo territorio.
Per questo motivo, il Governo ha deciso di impugnare la norma
statale solo nella parte in cui (art.4, comma 3) dispone che i
piani di razionalizzazione vadano sottoposti all’approvazione
dello Stato.
ma.vi./fdp
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