Sequestrato locale in via Bara all’Olivella, trovati muffe, blatte ed escrementi di topi
Gli agenti della Polizia Municipale, in collaborazione con gli operatori del Comando dei Carabinieri “Palermo Centro”, nel corso dei controlli “movida”, mercoledì sera hanno eseguito un sequestro penale preventivo di un locale in via Bara all’Olivella, su disposizione del P.M. di turno.
Il controllo ispettivo del locale ha evidenziato da subito numerose carenze di tipo igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella zona adibita al deposito e alla lavorazione degli alimenti, infatti, oltre a evidenti tracce di sporco e segni di cibo in decomposizione, le pareti presentavano presenza di muffe e numerose attrezzature, ormai in disuso, erano corrose dalla ruggine. Particolare impossibile da trascurare il gran quantitativo di blatte e di escrementi di topi all’interno della cucina/laboratorio. Anche le condizioni di tutti i frigoriferi del locale, all’interno dei quali sono stati rinvenuti pane, prodotto ittici e resti di provviste di origine animale in putrefazione, sono risultati in cattivo stato di manutenzione per la presenza di ripiani griglia e piani di appoggio logorati dal tempo e dalla scarsa igiene e, con la presenza, anche in questo caso, di muffe e liquidi di refrigerazione.
Agli operatori non è stato possibile rilevare la data dell’ultimo intervento di disinfestazione, poiché il titolare/gestore, non era in possesso del prescritto Registro di Autocontrollo Aziendale (H.A.C.C.P.). Nè ha esibito agli agenti alcuna fattura d’acquisto o altro documento che attestasse la legittima provenienza dei prodotti alimentari detenuti ai fini della ristorazione, dei quali non si è potuto effettuare una valutazione della tracciabilità. In più, i locali non risultavano idonei per attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, così come dichiarato nella relazione tecnica asseverata dal geometra, esibita all’atto del controllo ispettivo, nella sua qualità di tecnico incaricato dal gestore del pubblico esercizio. Dal controllo visivo, formale e documentale, emergeva la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), inviate al Comune di Palermo e della Registrazione Sanitaria, rilasciata dall’ASP 6 Palermo, e i locali in cui si svolgeva l’attività non dotati della prescritta agibilità e della destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Gli agenti hanno anche potuto constatare il cedimento di una parte consistente del solaio dell’immobile e, in particolare, di quella sovrastante i vani impiegati per la preparazione e lo stoccaggio degli alimenti, oltre a un avvallamento del soffitto, costituito da travi in legno, e vistose crepe sulle pareti. Criticità strutturali, queste, attestate dal personale tecnico dei Vigili del Fuoco, intervenuto sul posto.
Il titolare/gestore aveva anche collocato all’esterno del pubblico esercizio numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio dell’attività, che occupavano illecitamente circa 28,40 mq. di suolo pubblico, ostruendo quasi del tutto il portone di ingresso di un edificio e l’intera carreggiata di via bara all’Olivella, con gravi problemi per la sicurezza pubblica e il normale fluire della circolazione, sia pedonale che veicolare.
In sede di sopralluogo, sono state anche accertate violazioni di norme e modalità al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), nonché dei regolamenti edilizi, consistenti nelle seguenti opere abusive: 1) L’immobile, privo di destinazione d’uso, è stato destinato, illecitamente, a pubblico esercizio, senza alcuna autorizzazione e/o richiesta; 2) E’ stata effettuata la demolizione illecita di un muro portante per ampliare illecitamente il vano destinato alla ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e per la realizzazione indebita di una struttura edile di ampliamento; 3) E’ stato realizzato illecitamente una struttura edile di ampliamento. Inoltre, anche La SCIA di somministrazione di alimenti e bevande e la SCIA sanitaria, sono state sottoposte a sequestro preventivo perché nelle dichiarazioni e nelle asseverazioni che correlavano le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), il titolare e il tecnico incaricato dichiaravano e attestavano falsamente l’esistenza dei requisiti strutturali dell’immobile dell’attività.
Gli agenti intervenuti hanno ipotizzato nei confronti del titolare i seguenti reati penali:
– Art. 5 lettera “b” della legge 283/62, per avere detenuto alimenti, destinati all’alimentazione umana, in evidente cattivo stato di conservazione e in ambienti, scaffalature, frigoriferi, in condizioni precarie dal punto di vista igienico sanitario, senza tracciabilità e, pertanto, pericolosi per la commestibilità;
– Art. 444 c.p. per commercio di sostanze alimentari nocive;
– Art. 515 c.p. per frode nell’esercizio del commercio;
– Art. 516 c.p. per vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
– Artt. 633 e 639 bis c.p. perché invadeva e occupava arbitrariamente suolo pubblico con arredi vari, al fine di trarne profitto;
– Art. 639 c.p. per avere deturpato cose di interesse storico e artistico.
– Art. 81 c.p. perché commetteva più violazioni della stessa medesima disposizione di legge.
– Art. 677 c.p. perché dai fatti preveduti nell’immobile del pubblico esercizio;
– Art. 44 e 45 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia per l’edificazione abusiva di una struttura edile di ampliamento dell’immobile;
– Art. 75 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio del certificato di collaudo statico;
– Art. 95 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio dell’autorizzazione antisismica.
Sempre nei confronti del titolare, ma in concorso con il geometra da lui incaricato, si ipotizzano i seguenti reati penali:
– Artt. 75 e 76 lettera DPR 435/2000 per l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità;
– Art. 359 c.p. perché persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
– Art. 481 c.p. per falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
– Art. 482 c.p. per falsità materiale commessa dal privato;
– Art. 483 c.p. per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
– Art. 110 c.p. perché concorrono nel medesimo reato.
Applicate le seguenti contestazioni:
– Art. 6 comma 5 D.Lgs. n°193/07 in correlazione con i Reg. CE 852/04 e 853/04 perché non rispettava i requisiti generali di igiene, con verbale di accertamento n°IA0053193 dell’importo di euro 1.000,00;
– Art. 6 comma 8 D.Lgs. n°193/07 in correlazione con i Reg. CE 852/04 e 853/04 perché ometteva di applicare le procedure del prescritto piano autocontrollo H.A.C.C.P., con verbale di accertamento n°IA0052716 dell’importo di euro 2.000,00;
– Art. 20 comma 1 e 4 C.d.S. – D.Lgs. n°285/1992 e ss.mm. ii. in correlazione con l’art. 3 comma 16 della Legge n° 94/2009 perché occupava illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto, con verbale di contestazione n°B0812412 dell’importo di euro 173,00;
– Art. 6 comma 3 D.Lgs. 193/07 in correlazione con il Reg. CE 852/04 e 853/04 perché era sprovvisto della Scia Sanitaria esterna, con Verbale di Accertamento n°IA0052715 dell’importo di euro 1.000,00;
– Art. 19 comma 1 Regolamento Dehors D.C.C.C. 548/2022 perché sprovvisto della necessaria concessione senza essersi conformato al Regolamento Dehors, con Verbale di Accertamento n° IA0053191, dell’importo di euro 300,00.
– Art. 6 comma 4 Regolamento Dehors D.C.C.C. 548/2022,* perché sprovvisto del necessario Nulla Osta della Soprintendenza Beni Culturali, con verbale di accertamento n° IA0053192, dell’importo di euro 300,00.
– Art. 2 Regolamento Comunale Tosap perché installava a prospetto una tenda solare priva della prescritta autorizzazione, con verbale di accertamento n°IA0053194 dell’importo di euro 50,00;
– Art. 7 comma 1 Regolamento Comunale – D.Lgs. 507/93 perché installava un impianto pubblicitario privo della prescritta autorizzazione, con verbale di accertamento n°IA0051303 dell’importo di euro 412,00;
– Art. 24 comma 1 DPR 380/01 perché l’immobile era privo del prescritto certificato di agibilità, con verbale di accertamento n°IA0051305 dell’importo di euro 154,00;
– Art. 24 comma 1 DPR 380/01 perché l’immobile era privo del prescritto certificato di agibilità, con verbale di accertamento n°IA0052732 dell’importo di euro 154,00.