Sequestrata al Porto di Trapani un’autobotte da 35.000 litri contenente del gasolio denaturato di cui era stata simulata l’erogazione ad una Moto Nave in navigazione nelle acque comunitarie. Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura della Repubblica di Trapani hanno confermato la permanenza a bordo di un discreto quantitativo di gasolio agevolato che solo l’intervento dei funzionari ADM di Trapani, coadiuvati dai militari del locale Gruppo GdF, ha impedito venisse portato altrove.
Continui i controlli dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sulla movimentazione dei prodotti energetici ed in special modo di quelli agevolati il cui carico fiscale viene considerevolmente abbattuto, a volte integralmente, in quanto destinati a particolari attività economiche.
Ed è il caso del gasolio utilizzato nella navigazione in acque comunitarie per il quale il legislatore ha previsto l’esenzione dall’accisa e la non imponibilità IVA, rinunciando, avuto a riferimento la tassazione dei primi mesi del 2022, alla ragguardevole somma di circa 35.000,00 € per ogni rifornimento da 35.000 litri (un’autobotte).
L’attenzione dei funzionari ADM di Trapani si è in particolare spostata sui bunkeraggi diretti ad una Moto Nave noleggiata dal Ministero dell’Interno per l’accoglienza dei migranti anche affetti da Covid 19. Le indagini coordinate dalla competente Procura della Repubblica di Trapani hanno permesso di appurare che in diverse occasioni il gasolio agevolato alla stessa destinato non era stato integralmente consegnato, rendendosi pertanto utilizzabile per usi non agevolati (autotrazione) in totale evasione delle imposte altrimenti gravanti.
Il GIP ha integralmente accolto la richiesta di convalida del sequestro preventivo dell’autobotte e del gasolio eseguito nell’immediatezza dei fatti al fine di impedire agli indagati di portare a compimento la distrazione del prodotto energetico agevolato verso usi diversi e maggiormente tassati, mentre i trasgressori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art 40, comma 1, del D. Lgs. 504/95, Testo Unico delle Accise, di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per il quale si rendono applicabili le sanzioni della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro, oltre che della confisca obbligatoria dei prodotti e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni. Le indagini proseguono al fine di accertare le responsabilità connesse ai reati.
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