Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno statuito che, in sede di divisione di un immobile già adibito a casa familiare ed in comproprietà di due coniugi legalmente separati, l’attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest’ultimo è titolare, che, dunque, NON potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato (Cass. S.U. Sent. 18641/2022).
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