Per quanto concerne l’assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell’immobile NON sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 431/1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell’abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa (Cass. Ord. n. 12305/2023).
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