Secondo la Corte di Cassazione deve essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il RICORSO dei coniugi proposto con domanda CONGIUNTA e CUMULATA di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. Sent. n. 28727/2023).
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