Secondo la Corte di Cassazione deve essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il RICORSO dei coniugi proposto con domanda CONGIUNTA e CUMULATA di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. Sent. n. 28727/2023).
Devi pagare tutto entro il 31 luglio, se non rispetti la scadenza data rischi veramente…
Se commetti questo errore nella compilazione del tuo 730 rischi di vederti togliere tutto da…
L'estate è arrivata e tu vuoi trovare il modo per godere di un po' di…
Non si potranno più utilizzare i contanti, chi lo farà rischierà una salatissima multa da…
Scattato l'allarme per quello che riguarda una delle bevande più amate tanto dai grandi quanto…
La festa del Palermo Pride ha colorato la città. Ieri pomeriggio, dalle 15 in poi…