Con la sentenza n.223 del 17.4.2018 il Cga per la Sicilia ha rimesso all’adunanza plenaria la decisione sull’obbligatorietà del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo.
Si tratta di decidere se quando il giudice amministrativo d’appello annulla una sentenza d’improcedibilità o inammissibilità pronunciata dal Tar debba o meno rinviare il processo al giudice di primo grado. L’alternativa sarebbe quella di ‘ritenere’ la causa e decidere nel merito direttamente in grado d’appello.
Nel chiedere alla plenaria di fare chiarezza, il Cga prende posizione sulla questione sostenendo che senza il rinvio al giudice di primo grado risulta vulnerato il diritto di difesa. Il ricorrente verrebbe privato, in violazione dell’art.125 della Costituzione, di un grado di giudizio.
Le norme che regolano la questione, sono l’art.125 della Costituzione e l’art.105 del cpa. Entrambe non brillanti per chiarezza. La prima ha disposto l’istituzione di organi giurisdizionali “di primo grado” da affiancare al Consiglio di Stato. Questo nel passato ha fatto affermare alla Corte Costituzionale che nella giustizia amministrativa il principio del doppio grado sia stato introdotto, seppur implicitamente.
E che dunque contro le sentenze dei Tar dev’essere sempre assicurata la possibilità di proporre appello. Nell’elenco delle ipotesi in cui è necessario rimettere la causa al giudice di primo grado, fornito dall’art.105 cpa, il legislatore però ha omesso di inserire il caso in cui il giudice d’appello annulla la sentenza di inammissibilità e di improcedibilità emessa dal Tar.
Altro nodo da sciogliere è se debba prevalere il principio del doppio grado di giudizio o quello di celerità del processo, sancito dall’art.111 della Costituzione. Il Cga sostiene la prevalenza della giustizia sulla celerità.
“Tra una sentenza errata pronunziata a seguito di una delibazione veloce e sommaria ed una sentenza giusta pronunziata tardivamente, è comunque meno pregiudizievole per il cittadino quella che maggiormente ha impegnato, nella puntuale e coscienziosa ricerca della verità, la professionalità del giudice”- sentenza n.223 del 17.4.2018.
La decisione spetta, adesso, alla plenaria. Se quest’ultima dovesse optare per la prevalenza del principio di velocità del processo, con conseguente recessione del diritto di difesa e svalutazione del principio del doppio grado, l’ultima parola non sarebbe ancora detta. Al garantista Consiglio di giustizia siciliano resterebbe ancora una cartuccia. Laddove prevalesse l’interpretazione restrittiva dell’art.105 del codice del processo amministrativo, si aprirebbe la possibilità di portare la questione innanzi alla Corte costituzionale.
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