SCUOLA: CORTE COSTITUZIONALE, NULLA IN SICILIA LA LEGGE GELMINI

Regione Sicilia

In Sicilia non si applichera’ la
legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma
la legge regionale 6 del 2000. E’ l’effetto della sentenza n. 147
con la quale la Corte Costituzi…

Regione Sicilia

di redazione

In Sicilia non si applichera’ la
legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma
la legge regionale 6 del 2000. E’ l’effetto della sentenza n. 147
con la quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione
siciliana che aveva impugnato la norma nazionale “per
l’incostituzionalita’ della nuova legge statale per violazione
delle disposizioni statutarie che assegnano alla Regione la
competenza legislativa primaria in materia di istruzione
elementare e competenza legislativa concorrente in materia di
istruzione media e universitaria, nonche’ le relative funzioni
esecutive ed amministrative in materia”.
Il Presidente della Regione siciliana si era determinato ad
impugnare la Legge Gelmini, a tutela delle prerogative statutarie
della Regione siciliana. In particolare il ricorso presentato al
Giudice delle Leggi riguardava l’art.19, comma 4, della Legge
n.111/2011 nota, appunto, come legge Gelmini sul dimensionamento
delle istituzioni scolastiche. Tale decisione era stata suffragata
da relativa delibera della Giunta regionale (n.186 del 5 agosto
2011), che aveva dato il via libera al ricorso innanzi alla Corte
costituzionale.
Nel ricorso si e’ con forza ribadito che, alla luce delle norme
statutarie, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole spettano alla Regione. Per di piu’ la
Regione siciliana, esercitando la propria competenza, aveva gia’
emanato (con la legge regionale n.6 del 2000), disposizioni sul
dimensionamento delle stesse istituzioni scolastiche. Pertanto,
gli indici e parametri stabiliti dalla legge statale confliggevano
con quanto gia’ stabilito legittimamente dal legislatore regionale.
Con la sentenza n.147, depositata il 7 giugno, la Corte
Costituzionale non ha potuto fare a meno di riconoscere la
fondatezza delle ragioni della Regione siciliana, riaffermando le
prerogative regionali statutarie in materia di istruzione, nonche’
la titolarita’ della Regione in materia.
Nel censurare la Legge Gelmini, dichiarandone l’illegittimita’
costituzionale, la Corte ha ribadito, infine, la prevalenza delle
norme regionali in materia di dimensionamento, sulle
corrispondenti norme statali. Di fatto in Sicilia, dunque, la
legge Gelmini non entrera’ in vigore ed il dimensionamento
scolastico sara’ determinato in base alla legge regionale (n.6 del
2000).
mav
081239 Giu 12 NNNN