Per domenica 17 luglio, dalle 14 alle 18, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro scioperi a livello nazionale.
E poi ci sono gli scioperi locali: a Milano, Padova, Roma, Bologna, Napoli, Brindisi, Perugia, Lamezia Terme, Pescara, Torino, Ciampino.
Coinvolte già le compagnie aeree Ryanair, Volotea e EasyJet.
Sul sito web dell’Enac è possibile consultare l’elenco dei voli garantiti.
Ma cosa spetta al passeggero in caso di sciopero? A spiegarlo è Manlio Arnone, presidente dell’Unione dei Consumatori.
“In caso di volo cancellato per sciopero il passeggero ha diritto all’assistenza a terra, al rimborso spese per i pasti consumati in aeroporto, alla riprotezione del volo o alla soluzione sostitutiva di trasporto – fa sapere Arnone -. E anche il rimborso del biglietto aereo che fino a poco tempo fa veniva negato.
La comunicazione dello sciopero da parte della compagnia dev’essere tempestiva. Se avviene oltre 14 gg prima della data, la compagnia può non riproteggere il volo, ma deve comunque effettuare il rimborso biglietto aereo per sciopero.Se la comunicazione del volo cancellato avviene in aeroporto o in prossimità della partenza, si ha diritto o al rimborso del biglietto o alla riprotezione del volo.
In quest’ultimo caso il passeggero può provvedere anche ad acquistare un biglietto da una compagnia aerea alternativa che abbia un prezzo compatibile a quello del volo annullato. Il vettore che ha mancato la promessa dovrà rimborsare sia il biglietto nuovo, sia il biglietto vecchio”.
Ma nella Carta dei diritti del passeggero delle compagnie aeree spesso non è compresa la possibilità di ottenerlo.
“Si tratta dell’ennesimo tentativo delle compagnie aeree di far desistere i turisti dal pretendere i loro diritti – continua il presidente dell’Unione dei Consumatori -. Una sentenza del tribunale di Palermo ha stabilito, in modo chiaro e inequivocabile, che lo sciopero non è un motivo valido per l’annullamento del volo. Si applica dunque il regolamento Ue 261 del 2004 previsto per tutti i disservizi: overbooking; negato imbarco; cancellazione o ritardi prolungati dei voli; perdita, consegna ritardata o danneggiamento dei bagagli”.
L’Unione dei Consumatori comunica che per ottenere il rimborso delle varie spese sostenute in aeroporto e per il trasporto, occorre conservare scontrini, ricevute, biglietto e prova del check-in effettuato. E farsi mettere per iscritto dalla compagnia il motivo del ritardo o dell’annullamento del volo.
Per chiedere il rimborso del biglietto, è possibile contattare la compagnia aerea tramite call center o sito web. Ma ottenerlo non è sempre facile.
“La maggior parte delle volte gli operatori non rispondono ai reclami, negano il risarcimento per sciopero, rispondono in maniera automatica e standardizzata e fanno pagare cifre esorbitanti per l’assistenza telefonica – aggiunge Manlio Arnone -. Tutto ciò non avviene se a parlare sono direttamente gli avvocati specializzati in materia. Per questo noi dell’Unione dei Consumatori assistiamo gratuitamente i passeggeri che hanno visto l’annullamento del loro volo, fino all’ottenimento dei rimborsi che spettano loro per diritto”.
Per contattare l’associazione e ricevere il suo aiuto è possibile:
· compilare il form sul sito web per farsi chiamare direttamente da un consulente, subito o nell’orario preferito;
· chiamare il centralino al numero 091 6190601, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
· scrivere su WhatsApp al numero 39 379 251 0029;
· inviare un’e-mail all’indirizzo info@unionedeiconsumatori.it;
· utilizzare la chat su LinkedIn, Facebook e Twitter.
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