Una madre ostacola i colloqui telefonici tra padre e figlia minore e si trasferisce all’estero con la bambina, impedendo così all’uomo di esercitare il proprio diritto di visita e sradicando la piccola dal suo contesto. Detto trasferimento è stato taciuto non solo all’uomo, ma anche alle figure istituzionali coinvolte.
La donna risponde del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 del Codice Penale. I Giudici ribadiscono che, ai fini della configurabilità del reato de quo, “la condotta elusiva deve essere connotata da un componente di artificio, inganno o menzogna CONCRETAMENTE IDONEA a vulnerare le legittime pretese della controparte.
Con riferimento all’elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all’affidamento di minori, si è stabilito, in applicazione del suddetto principio, che il mero inadempimento NON integra il reato di cui articolo 388, secondo comma, codice penale, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolato attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in malafede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo” (Cass. Sent. n. 28401/2022).
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