di Massimiliano Casto
E’ fissato al 15 ottobre il termine ultimo per la regolarizzazione degli immigrati clandestini: entro tale data, infatti, i datori di lavoro – siano essi imprese o famiglie – che occupano irregolarmente stranieri alle proprie dipendenze da almeno tre mesi hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione senza incorrere nelle sanzioni previste e di far loro ottenere il permesso di soggiorno.
La procedura di emersione è completamente telematica e si effettua attraverso l’apposito sito del Ministero dell’Interno: dopo essersi registrati e dopo aver compilato la domanda è possibile inviare i modelli predisposti dal Ministero. Per la regolarizzazione di lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter…) andrà utilizzato il modello EM-DOM, per gli altri lavoratori subordinati il modello EM-SUB. Sul sito del Ministero è possibile anche trovare una pagina con le FAQ per fornire una risposta ai quesiti più frequenti inerenti la procedura di registrazione ed accesso al sistema.
Prima di avviare la procedura telematica, il datore di lavoro dovrà versare tramite il modello F24, in banca o alle poste, un contributo forfettario di 1.000 euro (non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito) e dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi.
La novità rilevante di questa sanatoria è il fatto che tutti i lavoratori extracomunitari interessati dovranno attestare, attraverso “documentazione proveniente da organismi pubblici”, di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Tale limitazione – introdotta per evitare che un nuovo clandestino possa approfittarne in extremis – di fatto complica la procedura per molti irregolari.
E’ opportuno evidenziare che, al contrario dei flussi ingresso, per la sanatoria (o regolarizzazione) non esistono limiti: in teoria, cioè, tutte le domande di emersione presentate regolarmente e in possesso dei requisiti richiesti possono essere evase positivamente. Se dunque il datore e il lavoratore possiedono i requisiti previsti dalla legge, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di competenza convocherà le parti, esaminerà la documentazione e l’extracomunitario sarà regolarizzato.
Non potranno usufruire della sanatoria gli immigrati a cui carico sia stato emesso un provvedimento di espulsione, quelli segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, i condannati, – anche con sentenza non definitiva – per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale e quelli che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di altri paesi dell’area Schengen. In attesa che si concluda la procedura di emersione, lo straniero non potrà comunque essere espulso.
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