Sadomasochismo e violenza sessuale: perchè non sia reato è necessario il consenso per tutta la durata del rapporto

Come previsto dalla Sentenza n. 11631 del 26.3.2021 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, “il rapporto sadomasochista nelle relazioni sessuali NON può, quindi, IN SÈ definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe per neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e di volere” (situazioni dovute, ad esempio, all’assunzione di alcool e/o droghe). 

Difatti, “in relazione  certe pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso”.

La strada verso la libertà ed il rispetto di ogni singola persona, anche nella sua sfera sessuale, pare essere ancora molto lunga. In Oriente come in Occidente.