I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che “la rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 del codice civile. L’effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 dello stesso codice”.
Difatti, “nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di FORMA SOLENNE (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Cass. Ord. n. 37927/2022).
Se hai troppa ritenzione idrica rischi che ti tolgano subito la patente, al posto di…
Da questo momento in poi si dir addio alle altre stagioni perché esisterà solo l'estate.…
Sono stati indetti i comizi elettorali in vista delle Amministrative che si terranno il 25…
La Polizia di Stato, segnatamente personale dei Commissariati di P.S. “Porta Nuova” e “Brancaccio”, ha…
In occasione del decimo anniversario dell’assemblea pubblica SOS Ballarò, è giunto il momento di rimettere…
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Parigi al Vertice sulla pace e…