L’oggetto del contendere riguarda un avviso di pagamento TARSU/TIA 2012 a carico dell’Ipermercato per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti prodotti dal suddetto nell’ambito dell’attività commerciale resa.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “in presenza di una situazione di disfunzione NON temporanea della raccolta rifiuti nella città di (xxx), ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla società contribuente), la legge attribuisce all’utente – in PRESENZA di un’ACCERTATA emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere A PROPRIE SPESE con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata, e tuttavia «fermo restando il disposto del comma 4», cioè il diritto alla RIDUZIONE” (Cass. Ord. n. 2374/2023).
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