Un uomo, al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa di un cane di razza pastore tedesco a pelo lungo, chiamato Yago, sostituisce il microchip dell’animale con quello corrispondente ad un altro pastore tedesco, a pelo corto e di nome Hotel, già di proprietà dell’imputato.
Secondo i Giudici, tale comportamento integra il reato di riciclaggio di un cane di provenienza illecita.
Difatti, “il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, <<da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione>> dell’origine delittuosa del bene”.
La norma, pur configurando un reato a forma libera, “richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale” (Sent. Cass. n. 9533/2022).
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