Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d’appello in conseguenza dell’accertamento dell’insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l’ex coniuge che abbia beneficiato dell’assegno divorzile è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all’effettivo soddisfo, in quanto, in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 del Codice Civile, spettando all’interessato il diritto ad essere reintegrato dell’intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (Ordinanza n. 28646 del 18.10.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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