I Giudici della Corte di Cassazione affermano, in consapevole contrasto con altro precedente di legittimità, il seguente principio di diritto: “la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, NON determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato” (Cass. Sent. n. 9006/2022).
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