REGIONE SICILIA, SPENDING REVIEW: I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA
La giunta di governo, riunita oggi a Palazzo d’Orleans,ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale, modalita’ di attuazione e u…
di redazione
La giunta di governo, riunita oggi a Palazzo d’Orleans,ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale, modalita’ di attuazione e ulteriori indirizzi. 1. Interventi di razionalizzazione in materia di spese di funzionamento del settore pubblico regionale. 1.1.1. Appalti pubblici di beni e servizi. Fermo restando quanto disposto dall’art.19, “Acquisto di beni e servizi” della l.r. 12 maggio 2010, n.11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”, che prevede le necessarie iniziative per l’applicazione dell’art.26 della l. 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche e dell’art.58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, considerato che la citata disposizione ha gia’ dato luogo alla sottoscrizione in data 31 maggio 2012 di apposita Convenzione con la CCIAA di Palermo, si terra’ conto altresi’ di quanto previsto dall’art.1, D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 in premessa citato, con particolare riferimento ai commi 7 e 13 del medesimo. 1.1.2 Per gli appalti fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico ( SAE) della Regione siciliana ovvero dell’analoga piattaforma del mercato del portale CONSIP previo attuazione della convenzione di supporto con la CCIAA di Palermo sopra citata. 1.1.3 Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione assicurano per il triennio 2013-2015 una riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento dei relativi impegni sostenuti nell’anno 2011. 1.1.4. L’assessore regionale per l’Economia, con apposita direttiva, curera’ che gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonche’ le Societa’ a totale o maggioritaria partecipazione regionale assicurino, per il triennio 2013-2015, e a decorrere dall’anno 2013, analoga riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. I risparmi conseguiti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio, in termini di minori trasferimenti. 1.1.5. La Ragioneria generale della Regione con periodicita’ mensile cura la trasmissione alla Giunta regionale dell’elenco dei contratti per appalti di beni e servizi sottoscritti dai singoli rami dell’amministrazione di importo superiore a euro 500.000,00. 1.1.6 Gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonche’ le societa’ a totale o maggioritaria partecipazione regionale a decorrere dall’anno 2013, trasmettono l’elenco dei contratti per appalti di beni e servizi di importo superiore a euro 500.000,00 al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio Partecipazioni.
1.2 Locazioni Passive 1.2.1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 citato, l’amministrazione regionale, con riferimento ai contratti di locazione passiva in essere aventi ad oggetto tutti gli immobili ad uso istituzionali, procede, previa rinegoziazione concordata tra le parti, alla riduzione dei canoni di locazione nella misura del 20% di quanto attualmente corrisposto. L’amministrazione, al riguardo, provvede a trasmettere alla proprieta’ apposita proposta di rinegoziazione del canone di locazione ridotto nella misura sopra indicata ed, in caso di diniego o di silenzio, procede – previa individuazione in tempo utile di soluzioni allocative alternative economicamente piu’ vantaggiose per la Regione – a disdettare i contratti di locazione con decorrenza dal termine di scadenza del contratto ovvero ad applicare l’art. 3 comma 3, D.L. 95/2’012 citato convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 . 1.2.2. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, di nuova stipulazione l’amministrazione regionale applica la riduzione del 20% sul canone determinato sulla base dei dati minimi rilevabili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall’Agenzia del Territorio. Se la proprieta’ non accetta la clausola negoziale sulla riduzione del prezzo di locazione nella misura proposta del 20%, l’amministrazione non procede alla stipula del contratto di locazione. 1.2.3 L’amministrazione regionale dovra’ perseguire l’ottimizzazione degli spazi in base a criteri di riorganizzazione funzionale ed organizzativa degli uffici finalizzati a privilegiare l’allocazione in unica sede per ogni singolo Dipartimento e, ove possibile, per Assessorato, in coerenza con la delibera della Giunta Regionale n. 27 dell’ 8 febbraio 2010. 1.2.4. L’assessore regionale per l’economia, per consentire il riordino logistico degli uffici e gli accorpamenti delle strutture, predispone, sulla base delle esigenze allocative rappresentate da ciascun Dipartimento regionale in relazione ai fabbisogni, un piano di razionalizzazione degli spazi in uso, nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, tenendo conto degli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica e dell’esigenza di individuare soluzioni logistiche economicamente piu’ vantaggiose per l’amministrazione, con priorita’ per gli immobili di proprieta’ regionale, confiscati e/o di proprieta’ degli altri Enti territoriali con i quali interagire. 1.2.5. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, gli uffici dovranno assicurare, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n 37 e successive modifiche ed integrazioni, lo scarto degli atti di archivio. I predetti uffici devono comunicare annualmente all’assessorato regionale dell’Economia gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura per ottimizzare l’utilizzo degli stessi e consentire di avviare un processo di riunificazione in Poli logistici, allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 1.2.6. Gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, i consorzi, le agenzie e le societa’ a totale o prevalente partecipazione regionale assicurano l’attuazione delle misure finalizzate al contenimento della spesa di cui ai superiori punti. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della legge regionale n. 17 del 2004 entro il 31 dicembre di ciascun anno gli organi di revisione contabile dei suddetti enti relazionano in merito l’assessorato regionale dell’Economia. 1.2.7 Con decreto dell’assessore regionale per la Funzione Pubblica e le Autonomie Locali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, si provvede alla adozione di appositi atti di indirizzo per i Comuni e le Province regionali della Sicilia che contengano le norme di concorso alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali nonche’ prescrizioni in ordine all’esercizio su scala sovra comunale dei servizi comuni ed ulteriori misure al fine del contenimento dei costi di funzionamento degli enti e delle societa’ a maggioritaria o totalitaria partecipazione degli enti locali siciliani. 1.2.8. I soggetti di cui ai commi precedenti provvedono altresi’ a comunicare i propri piani di razionalizzazione logistica all’assessorato regionale dell’Economia al fine dello scambio gratuito di immobili o porzioni di immobili non utilizzati, al fine di completare il piano di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi di locazioni passive in essere.
1.3.Vincoli di finanza pubblica per gli enti del settore pubblico regionale allargato 1.3.1. L’assessore regionale per l’economia, in applicazione di quanto previsto all’art. 17, L.r. 17 marzo 2000 n. 8, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000”, e all’art. 53, L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”, emana direttive per gli Istituti, Aziende, Agenzie, Consorzi, Societa’ a totale o maggioritaria partecipazione regionale, Organismi ed Enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonche’ gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti e destinatari di trasferimenti diretti, funzionali: – all’abbattimento delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonche’ per l’acquisto di buoni taxi nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011; il predetto limite puo’ essere derogato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia’ in essere; – alla riduzione, coerentemente con le disposizioni legislative vigenti in materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa pubblica, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, di ogni forma di salario accessorio e/o benefit per tutto il personale dirigenziale e di comparto. 1.3.2. L’assessore regionale per l’economia verifica l’attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011 e formula eventuali ulteriori direttive, informando la Giunta regionale entro 30 giorni dalla conclusione della predetta verifica. 1.3.3. L’assessore regionale per l’economia verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, dandone notizia all’assessorato regionale dell’Economia. 1.4 Sistemi di pagamento elettronici. Telefonia Mobile e Posta Elettronica 1.4.1 Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, l’amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonche’ le societa’ a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinche’: a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti; b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attivita’ anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilita’ organizzativa e funzionale di un’unica struttura; c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attivita’ istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita’ operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online; d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un unica utenza di servizio di telefonia mobile; Le predette disposizioni relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche e’ da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche. e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio che prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nella medesima provincia e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimita’ all’utenza e delle innovate modalita’ operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi; g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nei 2011. Nell’ambito dei costi di conservazione sono compresi anche l’utilizzazione di spazi destinati al deposito degli atti stessi. Al fine di velocizzare il processo di dematerializzazione, previa ricognizione dei fabbisogni, il Dipartimento regionale per il bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – provvede alla indizione di una gara unica per la dematerializzazione conservazione e gestione digitale della documentazione. 1.4.2. Le disposizioni di cui al punto precedente vengono attuate entro il 31 dicembre 2012 con decreto dell’assessore per l’Economia di concerto con l’assessore regionale per la Funzione Pubblica e le Autonomie Locali per l’amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana, con natura di direttiva per le societa’ a partecipazione regionale, che dovranno deliberare entro 30 giorni dalla data del citato decreto gli adempimenti operativi in carico alle stesse.
2 Altri interventi in materia di Bilancio. 2.1. Residui Attivi 2.1.1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, la Regione iscrive nel bilancio di previsione un “Fondo destinato a fronteggiare gli effetti sui saldi di bilancio conseguenti alla eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere” ed un “Fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”. 2.1.2. Per l’anno 2013 l’ammontare complessivo dei due Fondi dovra’ essere non inferiore a 200 milioni di euro. Per l’anno 2014 l’ammontare complessivo dei due Fondi dovra’ essere non inferiore a 300 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2014 l’ammontare complessivo dei due Fondi dovra’ essere non inferiore a 500 milioni di euro. 2.2. Bilancio 2.2.1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7 che reca disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione dei bilanci, il Bilancio di Previsione 2013/2015 sara’ formato sulla base del principio fondamentale di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Per quanto attiene i capitoli di bilancio finanziati con fondi regionali, – con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonche’ per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualita’ relative a limiti di impegno, rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile – si applichera’, in via sperimentale, il principio di Bilancio a Base Zero ed i Dipartimenti dovranno corredare per singolo capitolo una scheda sintetica contenete i parametri quantitativi per la determinazione dello stanziamento; 2.2.2. Il principio di equilibrio finanziario del bilancio di previsione e della revisione annuale dello stesso sulla base del fabbisogno determinato analiticamente sulla base di indicatori quantitativi di riferimento e’ esteso all’attivita’ finalizzata al rilascio di parere di copertura finanziaria alle modifiche o integrazioni discendente dall’esame e approvazione degli strumenti finanziari da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana. 2.3. Riduzione Societa’ Partecipate 2.3.1. Sulla base del Piano di riordino previsto all’art. 20 l.r. 12 maggio 2010 n.11 gia’ avviato e ad oggi in corso l’assessore Regionale per l’Economia prosegue con decreto, previa delibera di Giunta, nell’attivita’ di dismissione delle partecipazioni ovvero della cessazione delle attivita’ delle stesse in attuazione dell’art. 4 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.
3.3 Interventi di riorganizzazione funzionale della Regione Siciliana e del settore pubblico regionale 3.3.1. Per l’anno 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’assessore regionale dell’Economia, avvalendosi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, e in particolare delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni di cui all’art. 1 comma 10 della l.r. 29 dicembre 2008, n. 25, del blocco totale del turn over, dei limiti in materia di mantenimento in servizio, del contingentamento del salario accessorio e del blocco (per i soli dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. n. 10/2000) della contrattazione collettiva per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 dell’area della dirigenza e del biennio 2008/2009 per il personale con qualifica non dirigenziale, del blocco della contrattazione collettiva per il quadriennio 2010/2013 per il personale della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, riduce la spesa complessiva per il personale, eventualmente incrementata per effetto di disposizioni di leggi, del 5 per cento rispetto alla stessa spesa sostenuta nell’anno 2011. 3.3.2. Nell’anno 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, avvalendosi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, e in particolare delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni, blocco totale del turn over, limiti in materia di mantenimento in servizio, riduce del 5 per cento la dotazione organica del comparto secondo le modalita’ previste dall’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e del 25 per cento la dotazione organica della dirigenza, secondo le modalita’ previste dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 3.3.3. Entro il 31 dicembre 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica avvia i processi di mobilita’ volontaria in uscita, nonche’ quelli previsti dall’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 1, comma 4, della l.r. 16 gennaio 2012, n. 9. 3.3.4. Entro il 31 dicembre 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica avvia un piano straordinario di formazione e riqualificazione del personale dell’Amministrazione regionale con l’utilizzo dei fondi disponibili sul FSE, anche, avvalendosi del Formez e della SS.PP.A e finalizzato, fra l’altro, alla individuazione dei profili professionali. 3.3.5. L’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto di indirizzo affinche’ sia resa effettiva la fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale anche di qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. La mancata fruizione non dara’ luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi neanche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’. 3.3.6. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, a decorrere dal 1′ ottobre 2012, eroghera’ l’indennita’ di mensa, prevista dal CCRL del personale con qualifica non dirigenziale, nella misura massima giornaliera pari a 7,00 euro. A decorrere dal 1′ gennaio 2013 il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedera’ ad attribuire, al personale con qualifica non dirigenziale, buoni pasto il cui valore nominale non puo’ superare i 7,00 euro. 3.3.7. L’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’assessore regionale dell’Economia, adotta ogni atto di indirizzo affinche’ nell’Amministrazione Regionale venga reso effettivo il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli della stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attivita’ corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 3.3.8. Nell’anno 2012 il parco autovetture della Regione Siciliana e’ ridotto di un ulteriore 20 per cento rispetto alla dotazione dell’anno 2011. Nell’anno 2013 l’amministrazione regionale ad esclusione del Corpo regionale Forestale, dell’Azienda Foreste Demaniali, Servizio di sorveglianza Fitosanitaria e della Protezione Civile non potra’ effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture; il predetto limite puo’ essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia’ in essere. 3.3.9. Gli Assessori ai rami di Amministrazione che vigilano, tutelano e controllano Istituti, Aziende, Agenzie, Consorzi, Organismi, Societa’ a partecipazione totalitaria o maggioritaria regionale ed Enti Regionali comunque denominati, o che erogano trasferimenti diretti agli stessi adotteranno entro trenta giorni gli opportuni atti di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1, 2, 5, 6, e 7 dell’amministrazione Regionale. 3.3.10. Entro il 31 dicembre 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’assessore regionale dell’Economia, produce uno studio comparato tra il sistema in uso ed il costo della mobilita’ urbana ed extraurbana effettuata attraverso la esternalizzazione del servizio per consentire entro il 2013 la migliore soluzione in termini di costi/benefici per la mobilita’ di cui sopra, finalizzata, fra l’altro, al ridimensionamento dei locali dell’autoparco regionale. 3.3.11. Entro il 31 dicembre 2012 l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’assessore regionale dell’Economia, produce uno studio finalizzato all’abbattimento del costo delle missioni attraverso specifiche convenzioni con i vettori e gli alberghi. 3.3.12. L’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale dell’Economia, adotta ogni atto di indirizzo affinche’, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni, nonche’ determinare conseguenti risparmi di spesa, l’amministrazione Regionale, valuti la convenienza della stipula di apposite convenzioni, anche, con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti connessi. Con la medesima direttiva onerera’ i titolari dei contratti aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi in essere alla data della delibera della rinegoziazione degli stessi con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 3.3.13. L’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto necessario per attuare nell’amministrazione regionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 11, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 135. 3.3.14. Entro il 30 giugno 2013 con le modalita’ di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e al Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali, e previa delibera della Giunta Regionale, l’amministrazione regionale provvede agli atti di organizzazione tendenti al completamento delle misure volte: a)alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando, ove necessario, eventuali duplicazioni; b)alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c)alla rideterminazione della rete periferica su base regionale; d)alla conclusione di appositi accordi tra dipartimenti, agenzie ed enti, per l’esercizio unitario di funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane; e)alla eliminazione degli incarichi di consulenza disciplinati con legge regionale. 3.3.15. A seguito di consultazione delle organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il 31.12.2012, si provvede alla riorganizzazione logistica degli uffici periferici della Regione presso un’unica sede su base provinciale costituita dalle strutture periferiche dei Dipartimenti regionali, al fine di erogare all’utenza le attivita’ amministrative di prossimita’. Ferme restando le dipendenze funzionali e gerarchiche con i Dipartimenti di competenza, il coordinamento su base provinciale e’ assicurato da un’Area interdipartimentale con funzioni di coordinamento logistico e di funzionamento. La previsione delle Aree e dei servizi su base provinciale e’ disposta senza alcun aumento del numero delle stesse. Dall’attuazione della presente disposizione consegue una riduzione dell’aggregato 1 “spese di funzionamento” del bilancio della Regione del 15% rispetto allo stato di previsione della spesa per l’anno 2012. Sono rimodulate funzionalmente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le articolazioni sub-provinciali di uffici regionali.