Ravvedimento operoso Palermo, approvato nuovo regolamento
Ravvedimento operoso Palermo: dal 1° gennaio 2018 sarà più facile per i cittadini regolarizzare la loro posizione fiscale. E’ questa la sintesi del nuovo regolamento sul ravvedimento operoso approvato dal Consiglio comunale e che sarà trasmesso al Ministero delle Finanze e pubblicato sul portalefederalismofiscale.gov
Il regolamento rende operative le nuove regole che permettono di sanare le violazioni per omesso o parziale versamento del tributo, oltre alle violazioni per omessa o infedele dichiarazione, fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti). E’ necessario, però, che non siano stati già notificati atti di liquidazione e di accertamento dal comune.
Ravvedimento operoso Palermo: come regolarizzare la propria posizione tributaria
I cittadini che non hanno pagato i tributi comunali possono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando di sanzioni ridotte, eseguendo il pagamento spontaneo: del tributi dovuto; degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno il cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito; della sanzione in misura ridotta, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione.
“Con l’approvazione del Regolamento – hanno dichiarato il sindaco Orlando e l’assessore al Bilancio, Gentile – prosegue su due binari il lavoro per la lotta all’evasione e per dare ai cittadini gli strumenti per mettersi in regola riducendo le sanzioni per il pregresso. Con questo nuovo regolamento che si affianca agli strumenti già adottati, il Comune vuole ridurre il contenzioso, con un beneficio diretto per tutta la collettività”,
Per la presidente della Commissione Bilancio, Evola, “L’approvazione di questa delibera allinea il Comune di Palermo agli altri comuni d’Italia e dota l’amministrazione di uno strumento efficace per proseguire le azioni di contrasto all’evasione fiscale. Il Comune, dunque, vedrà garantite entrate importanti e al contempo i cittadini e le cittadine avranno l’ opportunità di regolarizzare la loro posizione con un consistente risparmio sulla mora solitamente applicata”.
Il Regolamento distingue la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento con riferimento all’omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione.
Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento
TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento
Riduzione sanzione 1/15 del 15% – riduzione applicata 0,1% giornaliero
Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento
Riduzione sanzione 1/10 del 15% – riduzione applicata 1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento
Riduzione sanzione 1/9 del 15% – riduzione applicata 1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento
Riduzione sanzione 1/8 del 30% – riduzione applicata 3,75%
Entro due anno dal termine previsto per il versamento
Riduzione sanzione 1/7 del 30% – riduzione applicata 4,29%
Oltre due anno dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune
Riduzione sanzione 1/6 del 30% – riduzione applicata 5%
Sanzione ridotta per omessa dichiarazione
TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione
Riduzione sanzione 1/10 del 100% – riduzione applicata 10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione
Riduzione sanzione 1/8 del 100% – riduzione applicata 12,50%
Oltre un anno dalla data prevista perla presentazione ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune
Riduzione sanzione 1/6 del 100% – riduzione applicata 16,65%
Sanzione ridotta per infedele dichiarazione
TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione
Riduzione sanzione 1/10 del 50% – riduzione applicata 5%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione
Riduzione sanzione 1/8 del 50% – riduzione applicata 6,25%
Oltre un anno dalla data prevista perla presentazione ed entro i termini previsti per l’attività di accertamento da parte del Comune
Riduzione sanzione 1/6 del 50% – riduzione applicata 8,33%