Ravvedimento operoso, on line i nuovi regolamenti
Ravvedimento operoso: dal 1° gennaio sono in vigore i nuovi regolamenti relativi al ravvedimento operoso e alla rateazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali.
Accedendo al proprio cassetto tributi, il contribuente che non ha ancora ricevuto avvisi di accertamento troverà gli strumenti di calcolo per le diverse tipologie di ravvedimento per parziale/omesso pagamento e per omessa o infedele dichiarazione, con la possibilità di stampa del mod. F24 precompilato.
Sempre accedendo al proprio cassetto tributi, chi ha avuto notificati avvisi di accertamento per parziale/omesso pagamento e per omessa o infedele dichiarazione troverà i modelli per la richiesta di rateazione degli importi dovuti. L’ufficio tributi, acquisita l’istanza, rilascerà nel cassetto tributi il piano di rateazione secondo il numero di rate richiesto dal contribuente.
Ravvedimento operoso: di cosa si tratta
Dietro l’altisonante definizione giuridica, si cela un concetto molto semplice: il ravvedimento operoso non è altro che una possibilità, offerta al contribuente, di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, con il beneficio di una sostanziale riduzione della sanzione. La sanzione, generalmente, ammonta al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo. In realtà, un decreto amministrativo che risale al 2015 ha decisamente ammorbidito la pena della sanzione, limitando la percentuale del 30% ai soli casi in cui il ritardo sia superiore ai 90 giorni. Per tutti gli altri casi, invece, la percentuale della sanzione ammonta al 15%.
Come avviene il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso, in ogni caso, avviene attraverso il pagamento spontaneo dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta.
Si tratta, in ultima istanza, di una occasione da non perdere per quanti abbiano avuto dei ritardi o si siano resi protagonisti di “omissioni tributarie” per potersi…ravvedere!