Rapporto tra il Notaio e l’Agenzia immobiliare

Violazione dei doveri di personalità, indipendenza ed imparzialità della prestazione per il Notaio che rivolge a plurime agenzie immobiliari per reperire clienti e per organizzare le stipule delle compravendite immobiliari.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, “il procacciamento di affari (da intendersi in senso non tecnico-giuridico, ma generico ed economico: cfr. Cass. n. 3/2010) costituisce oggetto di un espresso divieto previsto a garanzia del generale dovere di imparzialità del notaio, il cui rispetto è imposto anche nel momento di assunzione dell’incarico professionale: sul punto, infatti, l’art. 31, lett. a) e b), del codice deontologico vieta che il notaio possa servirsi dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a favorirlo (beneficiando così della relatività attività di mediazione), risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del professionista da parte dei clienti (v. Cass. n. 6679/1996), rimanendo irrilevanti anche le eventualità che il procacciamento sia svolto a titolo gratuito o a favore pure di altri notai. L’accaparramento di clientela implica un concorso consapevole del notaio in una scelta eterodiretta del professionista e la relativa condotta viene inquadrata anche come elemento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità, poiché, per assolvere a tale dovere, il notaio deve evitare anche ogni influenza di carattere personale per l’esercizio della sua attività professionale ed ogni interferenza esterna tra professione ed affari”.

Difatti, “l’opera sistematica e di collegamento di uno studio notarile con più intermediari immobiliari interferisce con la libertà di scelta del notaio da parte dei clienti ed è idonea a determinare un flusso non spontaneo di affari in favore del notaio stesso, minando, altresì, l’equidistanza degli interessi che vengono in rilievo nell’esercizio della funzione notarile e, quindi, compromettendo anche la reputazione ed il decoro della stessa, tale da assumere rilevanza ai sensi dell’art. 147, lett. a), L.N.” (Cass. Sent. n. 3940/2022).