Comunicato n.4
PRECISAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO DI NUOVO PERSONALE
Il Sindaco Federico Piccitto e l’Assessore al bilancio Stefano Martorana, con estrema chiarezza e per sgomberare il campo da qualunque tipo di strumentalizzazione ed al fine di fornire ai cittadini una informazione chiara e puntuale sulla spesa relativa al fabbisogno di nuovo personale intendono precisare quanto segue:
‘In riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 l’Amministrazione Comunale intende precisare che a seguito della violazione del patto di stabilità interno avvenuta nel corso del 2012 l’ente comunale non ha previsto né effettuato alcuna assunzione di personale per l’anno 2013 e che le assunzioni programmate per gli anni successivi e limitate alle poche figure professionali attinenti a servizi e funzioni fondamentali per l’ente ed individuate in dotazione organica finanziate con una quota parte dei fondi disponibili grazie al personale collocato in quiescenza non determinano violazione del patto di stabilità’. La delibera di Giunta Comunale trova un ulteriore presupposto nella nota prot.n.15700 5A del Ministero dell’Interno ‘ Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ‘ trasmessa al comune di Ragusa il 29 Novembre 2013 secondo cui a seguito della sentenza n. 219 del 19 luglio 2013 della Corte Costituzionale ‘si deve ritenere, pertanto, che, nelle more del perfezionamento delle procedure (‘..), per i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, le disposizioni sanzionatorie, previste dall’art. 7 del medesimo dlgs 149/2011, non possono trovare applicazione’.
Vale la pena altresì ricordare che come attestato con nota prot. n. 90065/941/III del 18.11.2013, dal Dirigente del 3° Settore il comune di Ragusa:
1) ha rispettato le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come modificata dalla L. 122/2010, art. 14, comma 7, quale condizione per poter procedere a qualsiasi tipo di assunzione (L. 296/2006 art. 1 comma 557 ter introdotto dalla L. 122/2010 art. 14 comma 7) da verificare per l’esercizio precedente e monitorare per l’esercizio corrente;
2) ha rispettato il limite massimo del 50% oltre il quale è fatto divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione (limite così innalzato dal 40% dalla L. 214/2011 art. 28 comma11-quater) quale rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (limite introdotto a partire dall’anno 2011 dall’art. 14, comma 9, L. 122/2010 e modificato dalla L. 111/2011, art. 20, comma 9, con l’inclusione nelle spese di personale anche di quelle delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo con affidamento diretto dei servizi pubblici locali senza gara). Sulle modalità di calcolo di detta percentuale si è espressa la Corte dei Conti Sezione Autonomie n.14/2011. Detto limite va quantificato sulla base degli impegni risultanti dal rendiconto approvato o in fase di approvazione (Corte dei Conti SSUU n. 27 del 12/5/2011);
3) ha rispettato il limite della capacità assunzionale, come stabilito dall’art. 76, comma 7, DL 112/2008, pari al 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;
4) ha rispettato i restanti parametri previsti per il rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2013;
Inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto a verificare la legittimità e correttezza di tutti i presupposti dell’atto adottato dalla giunta esprimendo parere favorevole con nota prot. n. 98499 del 18.12.2013
Infine l’amministrazione intende precisare che in riferimento alla retribuzione dei dirigenti :
1) non viene fissata dai Comuni, ma dall ‘art. 5, comma 3, del CCNL 3.8.2010, ai sensi del quale: ‘A decorrere dal 31.12.2009, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art. 27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall’art.16, comma 3, del CCNL del 22.2.2010, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di ‘ 11.533,17 e nel valore massimo di ‘ 45.102,87; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall’art. 27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall’art.24 del CCNL del 22.2.2006;
2) il Comune di Ragusa, giusta delibera di G.M. n. 538 del 24.12.2013, ha approvato i ‘CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI E DELLE CONNESSE RESPONSABILITA’ AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. INTEGRAZIONE R.O.U.S.’, con cui, previo parere favorevole con nota prot. n. 99729 del 23.12.2013 da parte dell’Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) , si è proceduto ad una radicale riforma del sistema di determinazione delle indennità di posizione e di risultato ancorandole alle valutazioni delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti da ogni dirigente
3) Le indennità di posizione e di risultato vengono corrisposte ai dirigenti sommandosi allo stipendio tabellare di 43310 euro lordi annui;
4) Lo stipendio minimo possibile per un dirigente sulla base del nuovo regolamento approvato dalla giunta con delibera di G.M. n. 538 del 24.12.2013 è determinato dalla somma dello stipendio tabellare + indennità di posizione minima ovvero (43310+ 11.533)=54.310 euro lordi annui’.
Ragusa 2/01/2014
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